Unioni Civili

06.06.2016

Dopo un iter travagliato in cui il progetto di legge originario ha dovuto cedere il passo al compromesso tra le diverse compagini della maggioranza, è stata approvata la legge n. 76/2016 (c.d. "Legge Cirinnà"), entrata in vigore lo scorso 5 giugno, la quale disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze.

Le unioni civili tra persone dello stesso sesso si costituiscono mediante dichiarazione resa innanzi all'ufficiale di stato civile e di due testimoni.

Come per il matrimonio, con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. Nel caso delle unioni questi sono l'obbligo di assistenza morale e materiale; l'obbligo di coabitazione; l'obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo; l'obbligo di definizione di comune accordo dell'indirizzo della vita familiare e della residenza.

Il regime patrimoniale è costituito, in mancanza di indicazione diversa, dalla comunione dei beni.

Infine, riguardo ai diritti successori, la legge prevede espressamente che venga applicata la disciplina di cui al secondo libro del codice civile.

Per quanto riguarda lo scioglimento delle unioni civili, a differenza del matrimonio, sarà sufficiente che una delle parti manifesti detta volontà dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Decorsi tre mesi sarà quindi possibile proporre la domanda di scioglimento dell'unione civile.