Successioni
L'ordinamento prevede che ciascuno possa disporre liberamente dei propri beni, destinandoli ai propri cari o a favore di persone che intende beneficiare di un lascito. La successione ha inizio con la morte del de cuius nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. (art. 456 c.c.). A seconda che il de cuius abbia o meno lasciato disposizioni testamentarie troverà applicazione la successione testamentaria nella quale verranno rispettate le ultime volontà del defunto o la successione legittima, dove è la legge a stabilire le quote spettanti agli eredi secondo il codice civile.
Successione legittima: in mancanza di testamento, si è in presenza di una successione definita legittima in cui l'eredità viene divisa secondo criteri individuati dal legislatore sulla base del rapporto di parentela con il defunto. Ai sensi dell'art. 565 e seguenti del codice civile la legge riconosce la facoltà di diventare eredi e di subentrare in tal modo nel cespite ereditario, a cinque categorie di soggetti: il coniuge; i discendenti (legittimi e naturali); gli ascendenti, i collaterali; gli altri parenti ed infine lo Stato.
Successione testamentaria: nel caso in cui si intenda indicare i beneficiari di una successione ereditaria si può predisporre un testamento. L'ordinamento prevede che ciascuno possa disporre liberamente dei propri beni, destinandoli ai propri cari o comunque a favore delle persone che intende beneficiare di un lascito con l'unico limite della cosiddetta quota di legittimità. Per effetto della successione necessaria questi soggetti chiamati legittimari subentrano quindi nell'asse ereditario anche in assenza di testamento o contro la volontà del testatore.
E' chiara la differenza che intercorre tra gli eredi legittimi ed i legittimari poiché mentre gli eredi legittimi possono succedere al de cuius ogniqualvolta manchi il testamento, i legittimari succedono sempre anche se il defunto ha disposto del proprio patrimonio oltre la quota disponibile. In questi casi, qualora il de cuius abbia violato le disposizioni dettate dal Codice civile sottraendo al legittimario parte della propria quota di eredità quest'ultimo potrà adire il Giudice per ottenere la quota spettante per diritto con conseguente riduzione della quota attribuita in eccedenza al terzo ex art 554 c.c.