RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO
Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio può essere fatto sia dalla madre sia dal padre, congiuntamente o separatamente, ed è irrilevante il fatto che all'epoca del concepimento fossero eventualmente già uniti in matrimonio con altra persona. Affinché il genitore possa effettuare il riconoscimento è necessario che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, se minore di sedici anni serve l'autorizzazione del Giudice che verrà concessa previa valutazione delle circostanze e tenuto conto dell'interesse del figlio. Il riconoscimento può avvenire nell'atto di nascita oppure successivamente con una apposita dichiarazione da rilasciarsi davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento (qualunque sia la forma).
Se il figlio ha compiuto quattordici anni è necessario il suo assenso, in mancanza dell'assenso il riconoscimento non produce effetto. Nel caso di minore di anni quattordici, è necessario il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il codice precisa che il consenso dell'altro genitore non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Poiché è lo stesso genitore ad esprimere un giudizio in tal senso, non è detto che abbia una visione oggettiva della questione e sia pertanto in grado di comprendere se la presenza dell'altro genitore nella vita del proprio figlio risponda o meno all'interesse del figlio stesso. In genere, nelle aule dei Tribunali, si ritiene legittimo il rifiuto al consenso nel caso in cui l'accertamento del legame di filiazione con il padre sia pregiudizievole per lo sviluppo psico-fisico del minore.
In ogni caso, ove il genitore che abbia precedentemente riconosciuto il figlio non dia il consenso, l'altro può ricorrere al Tribunale. Il Giudice, in assenza di opposizione dell'altro genitore, decide con sentenza che si sostituisce al consenso mancante. In caso di opposizione, salvo il fatto che l'opposizione sia palesemente fondata e quindi è inutile procedere oltre, il Giudice assume informazioni e se possibile ascolta il figlio. Il figlio minore può essere ascoltato se ha compiuto i dodici anni, se più piccolo viene ascoltato nel solo caso in cui venga ritenuto capace di discernimento.
Con la sentenza che si sostituisce al consenso mancante, il giudice assume anche i provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento del minore, oltre che al cognome.