RICONGIUGIMENTO FAMILIARE
Lo straniero che vive in Italia può chiedere il ricongiungimento per: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie esigenze di vita; d) genitori a carico.
La domanda va istruita con attenzione e completezza. Lo straniero deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che deve avere specifici requisiti igienico-sanitari;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Il reddito minimo per l'anno 2019 era per 1 familiare € 8.931,00 annuali, per 2 familiari € 11.908,00 annuali, per 3 familiari € 14.885,00 annuali, per 4 familiari € 17.862,00 annuali;
c) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, deve essere necessariamente inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente. Se la questura emette parere favorevole in quanto non sussistono motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta, diversamente un provvedimento di diniego.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
Nel caso in cui detto termine non venga rispettato è possibile sollecitare la pubblica amministrazione ed eventualmente rivolgersi per ottenere la tutela dei propri diritti al Tribunale competente.