Responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie
Le strutture sanitarie, pubbliche o private, rispondono del proprio operato ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile .
La cosiddetta Legge Gelli (legge n. 24/2017) non ha modificato la responsabilità di ospedali e cliniche che resta di natura contrattuale e si configura in caso di :
- contagio nosocomiale, ovvero contagio occorso al paziente durante prestazioni eseguite con o senza ricovero;
- inadeguatezza delle strutture;
- operato dei medici che abbiano svolto la propria attività all'interno della struttura anche se scelti
dal paziente e ancorche' non dipendenti della struttura stessa, prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria,
nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in
regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la
telemedicina.
Al fine di dimostrare la responsabilità della struttura il malato deve dar prova del rapporto con ospedale o clinica e del danno subito. Sarà poi onere della struttura quello di dimostrare di essere esente da responsabilità.
La responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni e prevede un onere probatorio attenuato in favore del danneggiato.