Legge 210/1992

05.05.2018

INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI

La legge 210/1992 viene promulgata al fine di tutelare i soggetti danneggiati irreversibilmente da complicanze insorte a causa di vaccinazioni, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati che ne facciano richiesta.

I soggetti beneficiari sono i seguenti:

  • Coloro che hanno riportano lesione o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica a causa di
    1. vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria;
    2. vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
    3. vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere;
    4. vaccinazione antipoleomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30/07/1959 n. 695 (art. 3, comma III, Legge n. 362 del 14/10/1999);
  • le persone non vaccinate che in seguito al contatto con persona vaccinata abbiano riportato lesione o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica;
  • i soggetti che in seguito a trasfusione di sangue o di suoi derivati sono state contagiate da HIV o da epatite virale (epatite B ed epatite C);
  • personale sanitario di ogni ordine o grado che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa a causa del contatto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, siano stati contagiati dal virus dell' HIV;
  • personale sanitario di ogni ordine o grado che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa a causa del contatto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite virale (HCV o HBV) siano stati contagiati dal virus dell'epatite C o dell'epatite B (Sentenza della Corte Costituzionale n. 476/2002)
  • il coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti sopra indicati;
  • il figlio contagiato durante la gestazione da uno dei soggetti sopra indicati;
  • gli eredi di persona danneggiata che muoia dopo aver presentato la domanda di indennizzo ex legge 210/1992 ma prima di percepire l'indennizzo;
  • parenti aventi diritto (cioè il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni del soggetto al quale spettavano i benefici previsti dalla presente legge) qualora sia derivata la morte del proprio caro a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla legge 210/1992.

I soggetti sopra elencati possono presentare domanda presso le ASL territorialmente competente al fine di ottenere i benefici previsti dalla Legge 210/1992.

Nello specifico i benefici sono i seguenti:

  • Indennizzo che consiste in un assegno vitalizio, reversibile per quindi anni, corrisposto con cadenza bimestrale, il cui importo varia secondo la gravità del danno subito dal danneggiato (importo minimo pari ad € 700,00 mensili circa). L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è interamente rivalutato annualmente.
  • Indennizzo aggiuntivo ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto (DOPPIA PATOLOGIA).
  • Importo aggiuntivo una tantum nella misura del 30% dell'indennizzo dovuto ai sensi della legge 210/1992, per ogni anno per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, corrisposto in seguito a specifica domanda a coloro che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente all'integrità psico-fisica.
  • Quota ereditaria agli eredi delle rate di indennizzo spettanti nel caso in cui il danneggiato abbia presentato domanda in vita ma sia morto prima della'erogazione dell'indennizzo.
  • Assegno reversibile per quindici anni oppure Assegno una tantum di € 77.468,53 ai parenti aventi diritto qualora dalle vaccinazioni o dalle patologie previste dalla legge 210/1992 sia derivata la morte del beneficiario.
  • Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa della ricetta per le prestazioni sanitarie necessarie alla diagnosi ed alla cura delle patologie di cui alla legge 210/1992.


Maggiori informazioni https://www.epatologialegale.it/attivit%c3%a0/indennizzo-legge-210-1992/