Inerzia della Pubblica Amministrazione
Molti sono i casi, in materia di concessione della cittadinanza italiana, in cui l'amministrazione pubblica tarda ad emettere il provvedimento conclusivo.
Il dubbio che spesso sorge tra molti utenti è come debba qualificarsi questo silenzio.
Infatti, in alcuni casi, il silenzio della pubblica amministrazione può avere un valore ben preciso: può trattarsi di silenzio-assenso, in questo caso pertanto la richiesta del privato dovrà ritenersi accolta, o silenzio-rifiuto, che, al contrario, comporta il rigetto dell'istanza proposta.
Relativamente al procedimento per ottenere la cittadinanza, l'inerzia dell'amministrazione dovrà considerarsi un silenzio-inadempimento, ovvero l'omessa emissione del provvedimento richiesto integrerà un comportamento illegittimo dell'amministrazione, né rifiuto, né tacita accettazione della domanda depositata.
L'art. 2 della L. n. 241/1990 stabilisce che ove il procedimento consegua obbligatoriamente alla presentazione di un'istanza, la pubblica amministrazione ha il dovere di emetter un provvedimento espresso.
La tutela offerta dal legislatore al cittadino straniero che non ottenga il provvedimento definitivo nei termini di legge consiste nel ricorso al giudice amministrativo.
In caso di totale o parziale accoglimento, il giudice ordinerà all'amministrazione di provvedere a definire il procedimento entro un termine breve e nominerà un commissario ad acta il quale, in caso di ulteriore inerzia, si sostituirà all'amministrazione soccombente al fine di definire la pratica.