ATTI DI DESTINAZIONE PATRIMONIALE
Il negozio di destinazione patrimoniale previsto dall'art 2645 ter c.c. consente alle parti di costituire su determinati beni un vincolo di destinazione il quale, con la trascrizione nei pubblici registri, costituisce un vero e proprio patrimonio separato dalla massa attiva del costituente opponibile a soggetti terzi. Con l'introduzione nel nostro ordinamento di codesto istituto, il legislatore consente all'autonomia privata di istituire, nel rispetto dei requisiti sostanziali e pubblicitari previsti dall'art 2645 ter c.c., dei veri e propri vincoli di destinazione, il cui contenuto concreto è rimesso all'autonomia privata, a condizione che siano finalizzati a perseguire interessi meritevoli di tutela. Diciamo che sostanzialmente gli interessi sono da considerarsi meritevoli di tutela se sono leciti, ossia non contrari alle disposizioni di ordine pubblico ed al buoncostume.
Elemento essenziale di codesto negozio consiste nell'indicazione delle finalità perseguite dalle parti che si concretizza con l'istituzione del vincolo. L'istituzione del vincolo è un requisito imprescindibile dell'atto negoziale in quanto è la ragione che giustifica la destinazione del patrimonio oggetto del negozio. Di conseguenza la mancata indicazione delle finalità e quindi la mancata istituzione del vincolo di destinazione rende l'atto inefficace e inopponibile ai terzi.
A pena di nullità, il negozio deve essere redatto con atto pubblico e trascritto nei pubblici registri. Costituisce, infatti, requisito indispensabile per la costituzione e l'efficacia del vincolo di destinazione patrimoniale la trascrizione del negozio. La trascrizione consente di opporre a terzi il vincolo di destinazione istituito e consente la limitazione della responsabilità patrimoniale in relazione al bene vincolato che potrà quindi essere aggredito unicamente da coloro il cui diritto di credito sia sorto per la realizzazione dell'interesse meritevole di tutela.
Codesto negozio può avere ad oggetto solo beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri. Il legislatore ha previsto la limitazione temporale degli effetti del vincolo che può durare massimo 90 anni o per tutte la durata della vita della persona fisica beneficiaria.
Il negozio di destinazione di cui all'art 2645 ter c.c., contrariamente al trust, non prevede il trasferimento del diritto di proprietà del bene oggetto del negozio. Infatti, per effetto della costituzione del vincolo di destinazione il bene resta nel patrimonio del costituente, dandosi così luogo ad un effetto destinatario di carattere meramente obbligatorio. In ogni caso, il costituente potrà trasferire la proprietà del bene al fiduciario, ma l'effetto traslativo non conseguirà alla nascita del negozio di destinazione patrimoniale, si tratta di attività ulteriore che sarà voluta e posta in essere dal costituente.