Il contratto a tutele crescenti
Con la riforma del mercato del lavoro operata della legge n. 183/2014, comunemente nota come job act, è stata inserita, nel nostro ordinamento, una tipologia contrattuale avente lo scopo di agevolare l'accesso al mondo del lavoro garantendo l'indeterminatezza del rapporto lavorativo. Si tratta di una tipologia contrattuale da applicare alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 7 marzo 2015.
Le novità introdotte dal job act riguardano i soli contratti stipulati a decorrere da detta data , ai lavoratori assunti precedentemente si applica la normativa previgente.
Con la riforma legislativa, il diritto al reintegro del posto di lavoro spetta solamente in caso di licenziamento discriminatorio ed in alcuni casi di licenziamento individuale. In caso di licenziamento per motivo soggettivo, oggettivo o per giusta causa del lavoratore, l'onere in capo al datore di lavoro sarà quello di corrispondere al lavoratore un'indennità che varia a seconda della durata del rapporto di lavoro e che si sostanzia nell'importo di due mensilità per ogni anno di servizio, con una previsione minima di corresponsione di quattro mensilità ed una massima pari a ventiquattro mensilità.