FONDO PATRIMONIALE
Il codice civile stabilisce che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, oppure un terzo anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia. Per conferire i beni in un fondo patrimoniale è necessario apporre sui beni stessi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, non è richiesto un trasferimento di proprietà. Il fondo è una sorta di contenitore, all'interno del quale i disponenti (coniugi o soggetti terzi) potranno inserire, anche in momenti differenti, una pluralità di diritti. Il fondo patrimoniale richiede la trascrizione dei registri pubblici ed è riservato ai coniugi, infatti presuppone l'instaurazione e la permanenza del rapporto coniugale. Possono essere inseriti nel fondo patrimoniale beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito.
La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire da parte dei coniugi oppure ad opera di un terzo ma in questo caso è necessaria l'accettazione di entrambi i coniugi. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative alla comunione legale, in particolare per poter alienare o disporre dei beni del fondo se non vi sono figli minori, è sufficiente il consenso di entrambi i coniugi; se vi sono figli minori, oltre al consenso dei coniugi occorre l'autorizzazione del giudice tutelare.
Perché si crea un fondo patrimoniale, quali sono gli effetti? Il fondo patrimoniale diventa un patrimonio separato da quello di ciascun coniuge oltre che da quello in comunione tra i coniugi pertanto può essere aggredito esclusivamente dai creditori della famiglia ossia per debiti nati dalla necessità di soddisfare i bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale cessa per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, tuttavia, nel caso di figli minori, permane fino al compimento della maggiore età del figlio ultimo nato.