COGNOME DELLA MADRE AI FIGLI
In Italia sta cambiando qualcosa! È all'esame del Palamento un provvedimento che potrebbe abbattere una delle barriere in essere alla parità tra sessi di cui tanto si parla. Detto provvedimento potrebbe riconoscere il diritto dei genitori di dare al figlio il cognome della madre. A questo punto ci chiediamo: oggi, in Italia, come è regolata la questione? Attualmente è possibile attribuire al proprio figlio, al momento della nascita o dell'adozione, il doppio cognome, paterno e materno, così come stabilito nella circolare n. 1/2017 del Ministero degli Interni che ordina all'ufficiale dello stato civile di accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendono attribuire al proprio figlio il doppio cognome paterno e materno.
Detta circolare viene emessa a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 2, 3 e 29 Cost. - la norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non consente ai coniugi di trasmettere ai figli il cognome materno. Il profilo di illegittimità -spiega la Corte Costituzionale- risiede nella violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, va rilevato che il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell'art. 3 Cost. né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost. Come già osservato da questa Corte sin da epoca risalente, «è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», poiché l'unità «si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità» (sentenza n. 133 del 1970). La perdurante violazione del principio di uguaglianza "morale e giuridica" dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell'unità familiare, individuata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno. Tale diversità di trattamento dei coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.
E' evidente che l'ordinamento italiano prende atto -finalmente- del fatto che il cognome della madre costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità di ciascun individuo e con le decisioni sopra richiamate sta riconoscendo ai genitori -gradualmente- il diritto ed il potere di imporre il cognome materno ai propri figli secondo le necessità e le convinzioni di ogni famiglia.