Cambiano le regole per ottenere la cittadinanza
Di seguito la riforma della cittadinanza del settembre 2018.
Il termine di definizione del procedimento è stato innalzato a 48 mesi e la riforma si applica ai procedimento in corso.
DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113
Art. 14
Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;
c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente:
«Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e' di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresi' ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorita' diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1º gennaio 1948.»;
d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza e' adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;».