Assegno divorzile
La legge prevede che in sede divorzile, il coniuge che non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento e non sia in grado di procurarseli ha diritto al cosiddetto assegno divorzile. L'adeguatezza dei mezzi veniva parametrata sul tenore di vita mantenuto dai coniugi in vigenza di matrimonio.
Recenti sentenze della Suprema Corte hanno stabilito nuovi parametri atti ad individuare l'adeguatezza dei mezzi, motivando la propria decisione sul presupposto che con il divorzio il rapporto patrimoniale in essere tra i coniugi si estingue definitivamente, pertanto tener conto della situazione economica della famiglia successivamente alla cessazione del vincolo matrimoniale comporterebbe l'ultrattività di un vincolo che invece si recide definitivamente.
Oggi si ritiene che l'adeguatezza dei mezzi si parametra in base all'autosufficienza e l'indipendenza economica accertate attraverso i seguenti parametri: reddito del coniuge più debole, cespiti mobiliari o immobiliari, disponibilità stabile di un'abitazione, attività lavorativa. Se emerge la necessità di assegnare un assegno divorzile, la quantificazione avviene tenendo conto delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, del contributo personale di ciascuno al patrimonio familiare, del reddito prodotto dai coniugi ed anche della durata del matrimonio.
L'assegno può essere in qualsiasi momento modificato purché ci sia una variazione rilevante dei parametri utilizzati per la quantificazione.
Il diritto di riceverlo cessa se il beneficiario si sposa oppure l'obbligato muore o fallisce.
Attualmente detti criteri sono oggetto di critiche in quanto si ritiene che ogni decisione dovrebbe essere ad personam, tenendo conto dell'età del soggetto economicamente più debole, della durata del matrimonio e delle condizioni particolari di ogni famiglia